Il rifiuto genitoriale nel diritto di famiglia è un fenomeno complesso gestito con strumenti normativi aggiornati, quali il Decreto Legislativo 10 ottobre 2022 n. 149 (Riforma Cartabia) che introduce l'art. 473-bis.6 c.p.c. per l'ascolto tempestivo del minore e indagine delle cause del rifiuto. La giurisprudenza italiana ha superato la teoria della Sindrome da Alienazione Parentale (PAS), come stabilito dall’Ordinanza della Cassazione n. 9691 del 24 marzo 2022 sul caso Laura Massaro, che ha dichiarato illegittimo l’uso della PAS quale fondamento per limitare la responsabilità genitoriale.
La Corte ha inoltre affermato che la bigenitorialità è un diritto del minore, non assoluto, e può essere limitata nel suo interesse superiore. La Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) deve essere basata su dati scientifici rigorosi, con il giudice che valuta criticamente i periti.
Ordinanze più recenti, come la Cassazione n. 12289/2025 e la sentenza del Tribunale di Salerno n. 533/2024, ribadiscono che la decadenza dalla responsabilità genitoriale è extrema ratio, attivabile solo per grave pregiudizio, dopo accertamenti approfonditi e prognosi di recupero genitoriale. La Corte d'Appello di Catanzaro evidenzia che l’ostruzionismo e la violenza assistita configurano inadeguatezza genitoriale, ponendo il diritto alla bigenitorialità come diritto esclusivo del figlio.
Il rifiuto genitoriale configura gravi pregiudizi tramite violenza, trascuratezza, rifiuto di cure o ostruzionismo. L’art. 330 c.c. riguarda la decadenza, mentre l’art. 333 c.c. offre misure meno drastiche, come sostegno e monitoraggio.
Le indicazioni operative prevedono ascolto specializzato del minore, indagini multidisciplinari e interventi graduali. La protezione del minore da violenza e maltrattamenti prevale sulla continuità della relazione genitoriale. L’abolizione della PAS protegge madri vittime di violenza da vittimizzazione secondaria e pone al centro il superiore interesse del minore, con monitoraggio continuo e ruolo chiave dei servizi territoriali.
